18 ottobre 2024

Surplus finanziario nel concordato in continuità: orientamenti giurisprudenziali e Codice della crisi

Memory n. 176 del 18.10.2024 a cura di Antonio Nicotra

La disciplina del c.d. “surplus” derivante dalla continuazione dell’attività di impresa nel concordato preventivo ha rappresentato tradizionalmente un tema controverso in dottrina e in giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza 6.8.2024 n. 22169, ha da ultimo enunciato il principio secondo cui, in caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del RD 267/42, l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, dovendosi intendersi come mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. La sentenza de qua offre lo spunto per una disamina delle questioni coinvolte alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e del nuovo Codice della crisi di cui al DLgs. 14/2019.
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