1 marzo 2012
TFM degli Amministratori con tassazione ordinaria solo se eccedente il milione
(Circolare Ministeriale n.3/E/2012)
Memory n. 88 del 01.03.2012 a cura di Alessandro Borghese
L'articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ( C.M. n. 3 del 28 febbraio 2012) ha analizzato la disposizione in commento precisando che i) concorrono alla formazione del monte di un milione di euro, che fa scattare la tassazione ordinaria invece di quella separata, sia il trattamento di fine rapporto, sia le indennità equipollenti e tutte le altre indennità e somme percepite una tantum in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo; ii) la nuova norma non si applica agli eredi: le indennità e i compensi erogati agli eredi o agli aventi diritto del dipendente o collaboratore deceduto restano, quindi, assoggettati a tassazione separata; iii) sono interessati dalla novità normativa tutti i soggetti passivi IRPEF, sia residenti che non residenti in Italia, a patto che abbiano maturato il diritto a percepire l’indennità e i compensi a decorrere dal 1° gennaio 2011; iv) anche i contribuenti che hanno cessato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nell’ambito applicativo della norma, in relazione alle indennità e alle altre somme e valori percepiti in virtù della risoluzione dei rapporti; v) i sostituti d’imposta, nell’operare le ritenute, devono tenere conto che l’importo eccedente il milione di euro concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, il chiarimento più importante riguarda la tassazione del trattamento di fine mandato degli amministratori di società, qualora il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione, che ha dato luogo a numerosi dubbi interpretativi, “intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali stock options, che eccedono l’importo di euro 1.000.000”. Ne consegue che, per effetto del predetto chiarimento, gli amministratori di società di capitali non subiscono un regime di tassazione diverso e più penalizzante rispetto agli amministratori di società di persone o ai dipendenti. L’orientamento prevalente in dottrina, invece, era quello di ritenere che, per effetto del DL 201/2011, il TFM degli amministratori di società di capitali dovesse essere sempre tassato in via ordinaria, indipendentemente dal relativo importo.
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