5 maggio 2021

Ticket licenziamenti: nessun versamento in caso di contratti di espansione con scivolo pensionistico

Memory n. 83 del 05.05.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con l’articolo 1, comma 349 della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto alcune modifiche ai c.d. “contratti di espansione” introducendo uno scivolo pensionistico a favore di coloro che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile dalla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata. INPS, con circolare n. 48 del 24.03.2021, ha fornito alcune precisazioni sull’istituto, specificando (tra le altre cose) che nella sopra citata ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. “ticket licenziamenti” in quanto, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non sussiste il teorico diritto al lavoratore all’indennità NASPI. Ricordiamo, invece, che con il messaggio n. 528 del 05.02.2021 l’Istituto ha precisato che nel caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. “ticket licenziamenti”. Ci si riferisce in particolare all’ipotesi di interruzione del rapporto prevista dall’articolo 14 del DL n. 104/2020 che consente, ai lavoratori, di accedere (in deroga alle disposizioni ordinarie) al trattamento NASPI. Con la precedente circolare n. 7 del 21.01.2021, invece, INPS ha fornito i nuovi massimali dei trattamenti di integrazione salariale e delle principali prestazioni INPS su cui viene calcolato il valore del ticket applicabile per l’anno 2021. L’importo del ticket, pari al 41% del massimale NASPI applicabile per ogni anno di assunzione, nel 2021 verrà calcolato su un importo di 1.227,55 euro (nel 2020 era pari a 1.221,44 euro). Ricordiamo che con la recente sentenza n. 106 del 30.09.2020 il Tribunale di Udine ha stabilito che nel caso in cui il datore di lavoro sia costretto al licenziamento, il c.d. “ticket” sui licenziamenti può essere addebitato al lavoratore. Tale ipotesi, in particolare, si verifica qualora il datore di lavoro debba dare involontariamente corso alla decisione di recesso del lavoratore, come nel caso di dimissioni non convalidate da parte del datore di lavoro.
Categorie:Lavoro
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