3 ottobre 2018
Tutele crescenti e licenziamento illegittimo: le novità del DL 87/2018 e il comunicato della Corte Costituzionale
Memory n. 268 del 03.10.2018 a cura di Riccardo Malvestiti
Con il DL n. 87 del 12.07.2018, convertito con legge n. 96 del 09.08.2018, il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di licenziamento al fine di incrementare le indennità spettanti al lavoratore. Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 04.03.2015, nei casi in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, al lavoratore spetta un’indennità non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 (in precedenza da 4 a 24) per le aziende oltre i 15 dipendenti. Per le aziende che non raggiungono il predetto limite occupazionale, invece, il risarcimento spettante varia da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità. Modificando l’articolo 6 del D.Lgs.n.23/2015, inoltre, sono stati ampliati i risarcimenti che possono essere contemplati in un’offerta conciliativa: a decorrere dal 14.07.2018 le offerte di conciliazione possono prevedere risarcimenti da 3 a 27 mensilità, oppure da 1,5 a 6 nel caso in cui il datore di lavoro non superi la soglia occupazionale. Di seguito, illustriamo la disciplina del licenziamento alla luce delle novità introdotte con il DL n. 87/2018, segnalando da subito che le modifiche dovrebbero trovare applicazione a decorrere dalla data di licenziamento o di proposta di conciliazione (sul punto, in ogni caso, si attendono chiarimenti ufficiali). Segnaliamo che, attualmente, è in corso di deposito la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del sistema di risarcimento basato sulle tutele crescenti.
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