27 gennaio 2021

Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti: pubblicate le tabelle ACI per l'anno 2021

Memory n. 13 del 27.01.2021 a cura di Omar Rigamonti

Sono state pubblicate sul S.O. n. 42 della G.U. 22.12.2020 n. 42 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2021. Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica la "nuova" disciplina di determinazione del fringe benefit in base all'inquinamento dell'auto prevista dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). Per i suddetti veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La suddetta percentuale, tuttavia, sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare: i) per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%; ii) per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; iii) per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021. Pertanto, le tabelle ACI 2021 con importi validi per il 2021 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%). Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha chiarito che: i) la locuzione "di nuova immatricolazione" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.7.2020; ii) il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020"; iii) è necessario, tra l'altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020; iv) nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo l'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.
Categorie:Adempimenti
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 7
17 dicembre 2025
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA