11 marzo 2015
Visto di conformità sul modello 730: precluso ai periti ed esperti dalle camere di commercio
Memory n. 78 del 11.03.2015 a cura di Franca Recenti
L’art. 6 del DLgs. 175/2014 ha quasi triplicato il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui bisogna essere titolari per poter ottenere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, portandolo a 3 milioni di euro (in luogo dei previgenti euro 1.032.913,80). Peraltro, oltre all’aumento del massimale minimo obbligatorio, è stata prevista l’introduzione, nel contratto di assicurazione, di una clausola che estende la copertura assicurativa anche per le sanzioni irrogate direttamente nei confronti del professionista. Con la recente C.M. del 26.2.2015 n. 7, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla novellata disciplina fornendo una serie di interessanti chiarimenti in merito al visto di conformità. In primo luogo è stato chiarito che: i) professionisti che non intendono apporre il visto di conformità sui modelli 730, ma rilasciano visti di conformità solo in relazione ai modelli UNICO, IRAP e IVA, per la compensazione nel modello F24 dei crediti tributari di importo superiore a 15.000,00 euro, ovvero per il rimborso dei crediti IVA annuali o trimestrali superiori a tale soglia, non sono obbligati ad adeguare la polizza per coprire anche i nuovi rischi riguardanti solo i modelli 730; ii) la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di modelli 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Una importante precisazione viene fornita con riferimento ai soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione 730. Sul punto, la circolare n. 7 del 28.02.2015 ribadisce che, l'attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione 730 è riservata soltanto agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e agli iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro. Restano esclusi, quindi, i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi – Professionisti
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