24 giugno 2024

Autotutela obbligatoria e facoltativa: “regole” per attivare il contenzioso a seguito della riforma fiscale

Focus n. 25 del 24.06.2024 a cura di Gualtiero Santerini - pag. 11

Autotutela obbligatoria e facoltativa: “regole” per attivare il contenzioso a seguito della riforma fiscale - Focus n. 25 del 24.06.2024 a cura di Gualtiero Santerini - pag. 11€ 10,00

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Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 219/2023, sono state introdotte importanti novità nello Statuto del contribuente disciplinato dalla legge 212/2000. Tra le novità di maggior rilievo, si segnala innanzitutto l’introduzione dell’autotutela obbligatoria disciplinata dal nuovo art. 10-quater e dell’autotutela facoltativa, disciplinata dal successivo art. 10-quinquies. Gli articoli citati danno attuazione all’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge delega n. 111/2023 con cui si è voluto “potenziare” l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli “errori manifesti nonostante la definitività dell’atto prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi”. La novità citata è ancor più degna di nota poiché la legge delega è intervenuta anche sul processo tributario la quale, tra le altre, ha previsto l’ampliamento del novero degli atti “autonomamente” impugnabili. In particolare, il D.Lgs. n. 220/2023 recante “disposizioni in materia di processo tributario”, ha inserito all’interno del co. 1 dell’art. 19 D.lgs. n. 546/92 il ricorso avverso “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater, comma 2, della legge 27 luglio 2000”. Si ricorda brevemente, che prima delle novità in esame, l’istituto dell’autotutela tributaria era disciplinato dall’articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 (rubricato appunto “Autotutela”) e dal decreto del Ministro dell’economia n. 37 del 1997 cui era stato demandato il “compito” di individuare gli “organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati”. Per completezza espositiva, si segnala che sia l’articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994 sia il decreto del Ministro dell’economia n. 37 del 1997 sono stati abrogati per effetto delle novità in esame le quali sono operative dal 18 gennaio ’24.
Categorie:Contenzioso
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