13 marzo 2023

Il rimborso del credito IVA annuale

Focus n. 10 del 13.03.2023 a cura di Michele Bana - pag. 25

Il rimborso del credito IVA annuale - Focus n. 10 del 13.03.2023 a cura di Michele Bana - pag. 25€ 10,00

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A norma dell’art. 30 del DPR 26.10.1972 n. 633, l’eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale – se di importo superiore a 2.582,28 – può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché siano rispettate le disposizioni contemplate da tale norma e dal successivo art. 38-bis. In particolare, le eccedenze di credito IVA emergenti dalla dichiarazione annuale possono essere richieste a rimborso: i) se di importo inferiore ad euro 30.000, senza particolari formalità rispetto all’indicazione in dichiarazione; ii) se di importo superiore ad euro 30.000, in termini generali, mediante l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione legale dei conti) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali; iii) se di importo superiore ad euro 30.000, negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis, co. 4, del D.P.R. 633/1972, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria. I soggetti ISA che presentano un indice 2021 pari a 8 (oppure una media di 8,5 per i periodi d’imposta 2020 e 2021) possono beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia per rimborsi IVA per un importo non superiore ad euro 50.000 annui. La richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile richiede la compilazione del rigo VX4 del modello IVA 2023.
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