22 luglio 2024

Il socio unico delle società di persone

Focus n. 29 del 22.07.2024 a cura di Ruggero Viviani - pag. 21

Il socio unico delle società di persone - Focus n. 29 del 22.07.2024 a cura di Ruggero Viviani - pag. 21€ 10,00

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Può accadere che in caso di: i. cessione di quote; ii. recesso, morte o esclusione dell’altro socio, la società di persone, operante nella forma della S.n.c. o della S.a.s., resti con un unico socio. Il codice civile non prevede nell’ambito delle società di persone la possibilità di costituirsi nella forma della società unipersonale, come accade nel diverso ambito delle S.r.l. e delle S.p.a. Nel caso di specie, infatti: i. non operano specifiche deroghe al principio generale della pluralità dei soci, previsto dall’art. 2247 c.c.; ii. il venir meno di detta pluralità costituisce una causa di scioglimento, ex art. 2272 c. 1, n. 4) c.c. Tuttavia, il verificarsi di detta causa di scioglimento non coincide con la data di effetto dell’estinzione della società, la cui efficacia (dichiarativa, nel caso di specie), opera con l’iscrizione della cancellazione presso il registro delle imprese [in sostanza, la cancellazione dal registro delle imprese opera come una presunzione di cessazione dei rapporti sociali che può essere superata dalla eventuale emersione di rapporti giuridici ancora aperti in seguito alle operazioni di liquidazione (cass., nn. 1658/1952, 52/1981, 7972/2000, …)]. Il protrarsi dell’attività d’impresa nella forma della “società di persone unipersonale” è pertanto possibile anche se in forma precaria per effetto: i. della procedura amministrativa disciplinata dall’art. 3, del D.P.R. n. 247/2004, volta all’estinzione semplificata delle società per le quali si è cristallizzata una causa di scioglimento; ii. del potere attribuito ai creditori particolari del socio superstite in base ai quali questi possono chiedere la liquidazione della sua quota, ex art. 2307 c.c., riguardante la materia della proroga tacita, applicabile in via analogica alle società di persone. Non vi sono rilevanti conseguenze con riguardo ai creditori sociali, per effetto della responsabilità illimitata del socio superstite. L’alternativa della “trasformazione” della società unipersonale in impresa individuale opera in senso atecnico. In altri termini: i. ai fini civilistici si verifica l’estinzione della società e la costituzione dell’impresa individuale che succede nello sfruttamento economico dell’azienda precedentemente detenuta dalla prima (anche se sostanzialmente, al di fuori dello schermo societario, il soggetto detentore è sempre il socio superstite); ii. ai fini dell’iva trova applicazione l’art. 2 c. 3, lett. f), DPR n. 633/1972, che espunge l’operazione dalle cessioni imponibili; iii. ai fini dell’imposta di registro si applica l’imposta fissa; iv. ai fini delle imposte dirette l’operazione (non appartenente alle trasformazioni ex art. 170 del tuir) è comunque neutrale, indipendentemente dalla sua qualificazione “civilistica”, per effetto della continuità oggettiva dell’attività d’impresa - pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra l’ente societario e la persona fisica che prosegue l’attività –, analogamente a quanto avviene in caso di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività (vedasi le circolari dell’AdE, nn. 7 del 2008, quesito 2.7 e 13/E/2008, n. 1.10).
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