16 marzo 2020

La nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Focus n. 11 del 16.03.2020 a cura di Michele Bana - pag. 18

La nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale - Focus n. 11 del 16.03.2020 a cura di Michele Bana - pag. 18€ 10,00

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L’articolo 1, comma 690, della Legge 160/2019, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020, ha riproposto le disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale (per natura o per destinazione) dell’imprenditore individuale, in conformità alle regole contemplate dall’articolo 1, comma 121, della Legge 208/2015. L’estromissione agevolata comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in misura pari all’8%, da applicarsi alla plusvalenza (che emerge per effetto dell’estromissione) data dalla differenza tra il valore di mercato dell’immobile (o il valore catastale dello stesso) e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il termine per esercitare l’opzione per l’estromissione coincide con il 31 maggio 2020, anche se i relativi effetti retroagiscono alla data precedente dell’1 gennaio 2020, mentre i versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati in due tranche: i) la prima (pari al 60% dell’imposta dovuta) da versarsi entro il 30 novembre 2020; ii) la seconda (pari al restante 40% dell’importo dovuto) da pagarsi entro il 30 giugno 2021, utilizzando il codice tributo “1127”.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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