13 gennaio 2025

La tassazione del diritto d’autore

Focus n. 2 del 13.01.2025 a cura di Ruggero Viviani - pag. 17

La tassazione del diritto d’autore - Focus n. 2 del 13.01.2025 a cura di Ruggero Viviani - pag. 17€ 10,00

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I compensi derivanti dalla cessione del diritto d’autore da parte dell’autore medesimo rientrano nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. Il legislatore prevede per questi una tassazione forfetaria, fissando una percentuale di abbattimento del compenso in misura forfetaria, a titolo di spese di produzione di detto reddito, ex art. 54 c. 8 del tuir (si consideri che la norma è stata spostata nel corpo dell’art. 54-octies, c. 1, del tuir modificato ad opera del decreto legislativo recante la revisione complessiva del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), approvato dal Consiglio dei Ministri, il 3/12/2024). In effetti, il legislatore non richiede per questa attività la tenuta di una specifica contabilità, con la conseguenza che, secondo l’AdE, il sostenimento effettivo di maggiori costi rispetto a quelli forfetariamente riconosciuti non sono deducibili in quanto non è possibile in ogni caso determinare il reddito effettivo nel caso di specie. Se l’utilizzo economico dell’opera che genera il diritto d’autore viene realizzato da parte di un libero professionista il trattamento fiscale del compenso non esce dall’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo.
Tale orientamento è desumibile da un chiarimento contenuto nella circolare n. 58/E/2001, par. 2.1, nella quale l’AdE ha implicitamente ammesso che un professionista che scrive libri e articoli inerenti la sua materia professionale debba portare a tassazione detti compensi come diritti d’autore. Al contrario, i compensi percepiti nell’ambito di convegni nei quali il professionista medesimo tratta di temi concernenti i suoi scritti rientrano nell’ambito del reddito professionale di questo. I diritti d’autore subiscono un particolare trattamento fiscale se il libero professionista adotta il regime forfetario, sulla base della disciplina contenuta nella Legge n. 190/2014. In questo caso i compensi relativi al diritto d’autore: i. partecipano alla determinazione della soglia di exit dal regime naturale, fissata nella misura di 85.000 euro dei compensi percepiti; ii. non subiscono la ritenuta prevista dall’art. 25 del DPR n. 600/1973, previa specifica comunicazione effettuata dall’autore; vengono indicati nel medesimo quadro (LM) previsto per il reddito professionale dei soggetti forfetari. Appare sostanziale la circostanza per effetto della quale, nonostante le peculiarità appena più sopra indicate attribuite dall’AdE (e non dal legislatore), nel caso di specie (circolare n. 9/2019 e risposta ad interpello n. 517/2019) i compensi per i diritti d’autore mantengono la loro imponibilità fissata dall’art. 54 c. 8 del Tuir (75%, in generale, 60% per gli autori di età inferiore ai 35 anni). Il reddito prodotto da un soggetto diverso dall’autore porta lo stesso nell’ambito dei redditi diversi, ex art. 67 c. 1, lett. g), del Tuir.
Categorie:Irpef
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