15 marzo 2021

Lo scioglimento e la cancellazione delle società di persone

Focus n. 10 del 15.03.2021 a cura di Ruggero Viviani - pag. 30

Lo scioglimento e la cancellazione delle società di persone - Focus n. 10 del 15.03.2021 a cura di Ruggero Viviani - pag. 30€ 10,00

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La normativa vigente distingue il momento dello scioglimento (che consiste nel passaggio dalla gestione di tipo produttivo alla gestione di tipo liquidatorio di una società) dal momento della estinzione della società (che coincide con la cancellazione di questa dal registro delle imprese). Lo scioglimento apre il procedimento liquidatorio che, nell’ambito delle società di persone, può essere liberamente regolamentato dai soci. Con riguardo alle società di persone che cessano l’attività senza un procedimento liquidatorio si deve considerare che in ogni caso è impensabile una estinzione improvvisa che non tenga conto delle fasi essenziali che caratterizzano la liquidazione della società, ovvero: i. la realizzazione dell’attivo; ii. il pagamento dei debiti sociali; iii. La ripartizione dell’eventuale attivo residuo tra i soci. In ogni caso gli eventuali liquidatori, gli amministratori e i soci rispondono nei confronti dei creditori in generale e del fisco in particolare per le ripartizioni effettuate in danno ad essi. L’estinzione del soggetto si verifica quando la società viene cancellata dal registro delle imprese. Nel caso vi siano contenziosi con il fisco o con altri creditori l’azione promossa da questi deve proseguire nei confronti dei soci e, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, nei confronti degli amministratori e dei liquidatori. L’art. 28 c. 4 del D.lgs. 175/2014 attribuisce alla Pubblica Amministrazione, relativamente ai propri crediti contributivi e tributari vantati nei confronti della società estinta, la possibilità di notificare i propri atti presso l’ultima sede della società, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. In altre parole la norma attribuisce al fisco una sorta di esclusiva, che gli consente di considerare ancora esistente per il suddetto arco di tempo, ai fini procedimentali, un soggetto che, in tutto e per tutto, non esiste più. Tranne che per il fisco.
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