12 maggio 2023
Il mutuo contratto ad un valore più alto rispetto all’acquisto legittima la doppia presunzione
Il Fatto e il Diritto n. 18 del 12.05.2023 a cura di Gianfranco Antico
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Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., nè ad altre norme e pertanto è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto. In effetti, pur dando atto che l'Ufficio ha esibito altri elementi indiziari oltre allo scostamento dei valori OMI, la CTR ha di fatto giudicato come se questo fosse stato l'unico elemento presuntivo addotto, ciò eliminando a monte ogni valenza presuntiva al maggior importo del mutuo contratto rispetto al valore delle cessioni, seppure in relazione ai soli quattro immobili (Ordinanza della Corte di Cassazione n.6870 del 8 marzo 2023).
Categorie:Accertamento – Giurisprudenza
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