28 settembre 2011

Accertamento esecutivo: arrivano i codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di imposta e interessi

Memory n. 365 del 28.09.2011 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva e dagli emendamenti accolti in sede di conversione del DL 98/2011, la fase “attuativa” degli accertamenti esecutivi è stata rinviata dal 01.07.2011 al 01.10.2011. Riguardo alla disciplina dell’accertamento esecutivo ricordiamo che le modifiche introdotte originariamente con il DL n. 78/2010, principalmente, sono la conseguenza della necessità di trovare un avvicinamento, sollecitato da più parti, tra le esigenze dell'Erario ad una maggiore efficienza della procedura di accertamento e di riscossione e quelle dei contribuenti soggetti alla maggiore incisività degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria. In base alla riforma, gli avvisi di accertamento esecutivi, una volta notificati al contribuente, incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale senza più alcuna necessità di emissione del ruolo da parte dell`ufficio e di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione. Tuttavia gli atti, per essere esecutivi, devono possedere due caratteristiche ovvero: devono riferirsi ai periodi d`imposta 2007 e successivi; devono essere emessi dal 1° ottobre 2011 in poi. Le due caratteristiche devono coesistere, nel senso che se l`avviso di accertamento relativo, ad esempio ad un periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2007 viene emesso prima del 1° ottobre 2011, esso non ricade nell`ambito della nuova fattispecie legislativa e, pertanto, in tal caso, continuerà ad essere disciplinato dalla normativa precedente. Si fa presente che le norme in tema di accertamento esecutivo fanno riferimento all`emissione dell`atto e non alla sua notifica al contribuente. In tale contesto, l’’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 27.09.2011 ha istituito 16 nuovi codici tributo per effettuare i versamenti dovuti a titolo di imposta e di interessi per adempimenti da accertamento diversi da istituti definitori. Con un nuovo provvedimento di prassi, invece, saranno comunicati i codici tributo per effettuare tramite mod. F24 il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
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