12 dicembre 2019

Accollo di debito tributario: formalizzato il divieto di compensazione

Memory n. 225 del 12.12.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Il legislatore, con l’articolo 1 del DL n. 124 del 26.10.2019, ha formalizzato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo, stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, può procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale. Secondo la nuova disciplina, i pagamenti effettuati tramite compensazione, al ricorrere dell’ipotesi descritta, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Viene inoltre previsto che le violazioni in oggetto possono essere accertate fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, e che l’accollante è coobbligato in solido per le somme di cui è stato disposto il pagamento tramite compensazione. Ricordiamo che la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate, prima ancora dell’intervento del DL n. 124/2019 (che ora ha completamente regolamentato il fenomeno), avevano raggiunto conclusioni analoghe, stabilendo il divieto di compensazione tramite accollo del debito altrui. In particolare, secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n.29870 del 03.07.2018 l’indebita compensazione operata tramite accollo del debito fiscale, in alcune ipotesi, può addirittura assumere rilevanza penale ai sensi dell’articolo 10-quater (ora riformato) del D.Lgs. n. 74/2000. L’operazione in questione, precedentemente analizzata dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 140/E del 15.11.2017, si struttura come segue: i) il debito del contribuente viene pagato da una terza società; ii) il pagamento viene di fatto effettuato tramite compensazione del credito d’imposta (in alcuni casi, il credito viene acquisito da altro soggetto tramite cessione); iii) nel modello F24 vengono indicati due codici fiscali inserendo il codice “62” (“soggetto diverso dal fruitore del credito”). Di seguito illustriamo le novità introdotte dall’articolo 1 del DL n. 124/2019, precisando che nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto le disposizioni potrebbero essere oggetto di ulteriore modifica.
Categorie:Compensazioni
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