6 novembre 2023

Accollo fiscale: costituisce reato il pagamento di debiti tramite modelli commercializzati di evasione

Memory n. 170 del 06.11.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 41582 del 13.10.2023, integra il delitto di indebita compensazione il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d’imposta a seguito dell’accollo fiscale, laddove sia commesso attraverso la commercializzazione di modelli di evasione, in quanto l’articolo 17 del D.Lgs. n. 240/97 prevede non solo il caso dell’accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi. Come noto, il legislatore, con l’articolo 1 del DL n. 124 del 26.10.2019, ha formalizzato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo, stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, può procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale. Secondo la nuova disciplina, i pagamenti effettuati tramite compensazione, al ricorrere dell’ipotesi descritta, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Viene inoltre previsto che le violazioni in oggetto possono essere accertate fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento e che l’accollante è coobbligato in solido per le somme di cui è stato disposto il pagamento tramite compensazione. Ricordiamo che la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate, prima ancora dell’intervento del DL n. 124/2019 (che ora ha completamente regolamentato il fenomeno), avevano raggiunto conclusioni analoghe, stabilendo il divieto di compensazione tramite accollo del debito altrui. Rileviamo infine che l’articolo 10 quater del D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000 punisce con la reclusione a sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo superiore a 50.000 euro. Il comma successivo prevede invece una pena da un anno e sei mesi a sei anni nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione crediti inesistenti.
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