8 febbraio 2018

Agevolazione prima casa: appalto per la costruzione della nuova prima casa e successiva cessione dell’immobile preposseduto

Memory n. 39 del 08.02.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 1, co. 55, della L. 208/2015, ha aggiunto il nuovo co. 4-bis, all’art. 1, nota II-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, in virtù del quale l’aliquota agevolata (prevista per il trasferimento di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) deve trovare applicazione anche agli atti di compravendita per i quali il cessionario sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione prima casa, purché quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dal rogito del secondo acquisto agevolato. L’agevolazione in commento è stata esaminata dalla C.M. 8.4.2016 n. 12, nel contesto della quale è stato chiarito, tra l’altro, che la stessa: i) trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016; ii) è invocabile anche nell'ipotesi in cui il trasferimento dell'immobile sia soggetto ad IVA, in regime di imponibilità. Con la risposta all’interpello n. 904-1400/2017 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la prepossidenza di un altro immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" non impedisce ad un contribuente di richiedere, per la costruzione della nuova abitazione, le agevolazioni di cui alla predetta Nota II-bis a condizione, ovviamente, che il contribuente proceda all'alienazione del precedente immobile entro un anno dal nuovo acquisto. Nella risposta resa in sede di interpello, vengono, infine, fornite talune importanti precisazioni che risultano essere propedeutiche alla fruizione dell’agevolazione, ovvero che: i) il termine annuale entro cui procedere alla rivendita dell'immobile preposseduto decorre, nell'ipotesi di contratto di appalto, dalla consegna del nuovo immobile realizzato; ii) l'effettiva ultimazione dei lavori – che deve essere attestata dal direttore degli stessi - coincide con la dichiarazione da rendere per l'iscrizione in catasto richiamata dall'art. 24, co. 4, del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380; iii) il termine di diciotto mesi entro il quale l'acquirente deve stabilire la propria residenza nel territorio del Comune ove è ubicato il nuovo immobile realizzato decorre dalla data di consegna dello stesso.
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