28 giugno 2016

Agevolazione “prima casa”: è possibile sanare la mancata vendita dell'immobile entro l'anno

Memory n. 193 del 28.06.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Come noto, legge di stabilità 2016 in vigore dall’ 01.01.2016 ha disposto - introducendo il co. 4-bis nella Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata la DPR 131/86 - che l'agevolazione prima casa (che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4%) si applica anche agli atti di compravendita per i quali il cessionario sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione, purché l’immobile acquistato (in passato) con l’agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato. Con la recente C.M. 13.6.2016 n. 27, l'Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato, in passato, nella risoluzione n.105/2011 (in relazione al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi) e nella risoluzione n.112/2012 (in relazione al mancato riacquisto di un'abitazione entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale della prima casa), chiarisce che il contribuente, ove prima del decorso di un anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo l'1.1.2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler/poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi. In tal caso, la decadenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni. Invece, dopo il decorso del termine di 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza che nessuna comunicazione sia presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dall'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento operoso.
Categorie:Ravvedimento  –  Sanzioni
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