16 marzo 2023

Agevolazioni prima casa: la proroga con la conversione del DL “Milleproroghe”

Memory n. 45 del 16.03.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, il legislatore con l’articolo 24 del DL n. 23 del 08.04.2020 ha sospeso, i termini previsti per i benefici prima casa, dal 23.02.2020 fino al 31.03.2022 in vista delle difficoltà correlate al cambio di residenza/acquisto/cessione dell’immobile riscontrate durante il periodo di emergenza sanitaria. Ora con l’articolo 3 comma 10 quinquies del DL n. 198 del 29.12.2022, convertito con legge n. 14 del 24.12.2023, il legislatore ha disposto una nuova proroga di tali termini per il periodo dal 01.04.2022 al 30.10.2023, facendo salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate per il mancato rispetto dei termini di prima casa alla data di pubblicazione del decreto “Milleproroghe”. I termini oggetto della sospensione, in particolare, sono i seguenti: i) termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l’immobile; ii) termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale; iii) termine di un anno per l’alienazione della vecchia prima casa; iv) termine di un anno tra il vecchio acquisto agevolato ed il nuovo per maturare il credito per il riacquisto della prima casa. Ricordiamo che la proroga riguarda anche i termini dell’agevolazione prima casa ”under 36”. Di seguito illustriamo le modifiche apportate alla disciplina dei benefici prima casa, con particolare riferimento alla sospensione dei termini disposta dal DL Milleprororghe in sede di conversione in legge n. 14/2023.
Categorie:Agevolazioni Fiscali  –  Immobili
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