5 aprile 2011

Aggiornati i coefficienti per il calcolo ICI per i fabbricati del gruppo catastale D

Memory n. 146 del 05.04.2011 a cura di Francesca Marzia

È stato approvato il decreto del 14 marzo 2011 predisposto dalla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, con il quale sono stati approvati i coefficienti necessari per determinare l'Ici per gli immobili che: non sono iscritti in catasto; sono classificabili nel gruppo D; appartengono ad imprese; sono distintamente contabilizzati; sono sforniti di rendita catastale. In base ai dati risultanti all’Istat sull’andamento del costo di costruzione di un capannone, il coefficiente per la determinazione del valore degli immobili ai fini dell’applicazione dell’Ici dovuta per il 2011 sarà di 1,02. L’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992, stabilisce, infatti, che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata all’inizio di ciascun anno solare, fino all’attribuzione della rendita, applicando al costo risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali, che vengono definiti annualmente con apposito decreto. La determinazione del valore sulla base dei costi rivalutati non si applica ai fabbricati per i quali è stata adottata la procedura automatica di classamento DOC-FA che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita il cui valore può essere utilizzato ai fini Ici fino a quando non viene attribuita la rendita definitiva. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall’ufficio entro un anno dalla presentazione.
Categorie:Bilancio  –  Ici
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