28 giugno 2021

Amministratori con incarichi speciali: tassazione del TFM in chiaro

Memory n. 125 del 28.06.2021 a cura di Omar Rigamonti

Il trattamento di fine mandato degli amministratori è assoggettato a: i) tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, se il diritto all'indennità in argomento risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; ii) tassazione ordinaria in caso di indennità risultante da atto redatto in costanza di rapporto di lavoro, ovvero in mancanza di data certa; iii) tassazione ordinaria, per la parte eccedente il milione di euro, anche nell'ipotesi in cui l'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (art. 24 co. 31 del DL 201/2011). Secondo la disciplina civilistica in materia di prova documentale (artt. 2702-2704 c.c.) è possibile attribuire "data certa" a un documento mediante, a titolo di esempio: i) l'apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; ii) la formazione di un atto pubblico; iii) la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico; iv) l'apposizione della c.d. "marca temporale" sui documenti informatici, sulla base della disciplina della firma digitale; v) in particolare, per le Amministrazioni pubbliche, l'adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto. Inoltre, la data della scrittura privata è "certa" quando: i) il contenuto della scrittura non autenticata è stato riprodotto in atti pubblici; ii) chi l'ha sottoscritta è morto, oppure è sopravvenuta l'impossibilità fisica di sottoscrivere; iii) si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Con la risposta a interpello 27.4.2021 n. 292, riferendosi agli incarichi speciali di cui all'art. 2389 co. 3 c.c., l'Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR, che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato, determini genericamente il diritto all'indennità stessa, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell'importo. Infatti, nelle ipotesi previste dal citato art. 2389 co. 3 c.c., la specificazione del compenso per ciascun amministratore è legittimamente affidata al consiglio di amministrazione, che necessariamente vi provvede in seguito alla nomina dell'amministratore da parte dell'assemblea dei soci.
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