9 settembre 2024
Benefici sulla rinuncia alla pensione anticipata: istruzioni INPS
Memory n. 145 del 09.09.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Secondo quanto chiarito da INPS con messaggio n. 1107 del 14.02.2024, coloro che intendono beneficiare dell’agevolazione a favore dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata, rinunciano a tale facoltà, possono fruire dell’agevolazione dal 02.08.2024. L’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 213/2023 comporta la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore e il venir meno di ogli obbligo per il datore di lavoro di versare tale quota di contribuzione, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. INPS, con il messaggio in commento, precisa che per i soggetti che maturano il diritto alla pensione “Quota 103” nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 02.08.2024 per i lavoratori dipendenti del settore privato, se la pensione è a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 01.09.2024 se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa. Per i dipendenti del pubblico impiego, le due fattispecie sono posticipate al 02.10.2024 ed al 01.11.2024. Segnaliamo che in occasione della circolare n. 39 del 27.02.2024 INPS ha fornito le prime precisazioni riguardo al beneficio in commento, specificando le decorrenze dell’esonero a favore di coloro che scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente nonostante abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile. Si precisa, inoltre, che il messaggio in commento fa diretto rinvio alla circolare n. 82 del 22.09.2023 e al messaggio 2426 del 28.06.2023 con riferimento sia alla gestione degli adempimenti, sia alle istruzioni per la presentazione della domanda telematica.
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