3 marzo 2023

Bonus facciate: chiarimenti su eredi e rate residue

Memory n. 39 del 03.03.2023 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 213/E del 114.02.2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alla gestione delle detrazioni edilizie da parte dell’erede del beneficiario deceduto prima di aver perfezionato la cessione del credito corrispondente alla dentrazione prebista dall’articolo 121 del DL bn. 34/2020. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di alcuni interventi rientranti nel c.d. “Bonus Facciate” (non più prorogato dal legislatore a differenza di altri incentivi in materia edilizia), gli eredi del contribuente subentrano nella spettanza delle quote di detrazione non ancora fruite. In particolare, viene esclusa la facoltà di optare per la cessione del credito a titolo del de cuius: tale circostanza è circoscritta al solo beneficiario della detrazione che ha sostenuto le spese, e nel caso in cui questo venga a mancare, non è possibile esercitare dette opzioni fiscali nemmeno nella dichiarazione del de cuius presentata a cura degli eredi. Ricordiamo che il c.d. “Bonus Facciate” spetta per le spese sostenute fino allo scorso 2022: in occasione della legge di Bilancio 2023 tale beneficio, al contrario di altri, non è stato prorogato, mentre già in occasione della precedente legge di Bilancio era stata prevista la riduzione dell’aliquota spettante. Come noto, fino all’anno 2021 il beneficio spettava nella misura del 90% per le spese sostenute (senza un limite massimo di spesa), mentre per l’anno successivo (e solo per il 2022 considerata la mancata proroga del provvedimento) il beneficio era riconosciuto alle medesime condizioni con l’aliquota ridotta del 60%. Segnaliamo che un intervento simile a quello in trattazione aveva preso in considerazione, nelle medesime circostanze, il beneficio spettante per interventi di recupero edilizio, con particolare riferimento al richiesto requisito della detenzione materiale e diretta del bene (risposta ad interpello n. 612 del 20.09.2021).
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