8 novembre 2022

Bonus investimenti ammesso anche per le attività connesse a quelle istituzionali delle ONLUS

Memory n. 183 del 08.11.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto chiarito da risposta ad interpello n. 522 del 21.10.2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le ONLUS possono fruire del credito per gli investimenti in beni strumentali con riferimento agli investimenti effettuati nelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali. Viene inoltre specificato che le uniche attività di natura commerciale che le ONLUS possono svolgere sono quelle direttamente connesse a quella istituzionale, ovvero attività ricomprese nei settori di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili oltre a quelle accessorie per natura a quelle istutizionali. Ricordiamo che con l’articolo 21 del DL n. 50 del 17.05.2022 il legislatore ha introdotto alcune modifiche al c.d. “bonus investimenti 4.0”, con partricolare riferimento agli investimenti in beni sturmentali immateriali. Nel dettaglio, viene previsto per gli investimenti effettuati nel 2022 un aumento dell’aliquota dal 20 al 50%, ridotta successivamente di nuovo al 20%. Con l’articolo 1, comma 44, legge n. 234 del 30.12.2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), come noto, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di bonus investimenti, prorogando il beneficio previsto per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0”. Con l’articolo 10 del DL n. 4 del 27.01.2022 il legislatore ha introdotto un correttivo che consente di fruire di un maggior beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016 finalizzati a progetti di transizione ecologica. In occasione della conversione in legge (n. 15 del 25.02.2022) del DL n. 228 del 30.12.2021 (meglio conosciuto come DL milleproroghe) il legislatore ha previsto la proroga dei termini per perfezinare gli investimenti prenotati entro il 31.12.2021, posticipando il termine del 30.06.2022 al prossimo 31.12.2022. Proseguendo per ordine: i) con riferimento ai beni materiali 4.0 la Legge di Bilancio 2022 viene prevista la proroga del beneficio; ii) con DL n. 4/2022 viene prevista la possibilità di fruire del beneficio sugli investimenti in beni materiali nella misura del 5% anche con riferimento agli investimenti che eccedono i 10 milioni di euro, fino a concorrenza della soglia di 50 milioni di euro per determinati progetti di investimento; iii) con DL n. 228/2022 il legislatore ha disposto la proroga dei termini di perfezionamento degli investimenti prenotati nel 2021. Si segnala che il legislatore con entrambi gli interventi, non ha modifcato la disciplina base del credito d’imposta per gli investimenti in beni sturmentali contenuta nell’articolo 1, commi 1051 – 1063 legge n. 178/2020 che, come noto, incentiva gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa da parte di tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Il beneficio viene concesso sotto forma di credito d’imposta in misura ridotta rispetto al passato: fino al 31.12.2022 trova applicazione l’aliquota del 6% sia per i beni materiali, sia per i beni immateriali.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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