21 settembre 2021

Bonus investimenti: perizia asseverata per i beni di costo superiore a 300.000 euro

Memory n. 169 del 21.09.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 23.7.2021, ha fornito numerose precisazioni in relazione al c.d. “bonus investimenti” specificando tra le altre cose che per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro viene richiesta una perizia asseverata (a differenza di quanto previsto nella precedente versione del beneficio). Ai sensi dell’articolo 1, comma 1.062 della legge n. 178/2020, infatti, con riferimento agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese devono produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016. Ricordiamo inoltre che in materia di fruizione, i richiedenti dovranno dimostrare le condizioni di regolarità contributiva (attraverso un DURC in corso di validità) e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (anche nei confronti degli esercenti arti e professioni). Con l’articolo 1 comma 1.051 legge n. 178 del 30.12.2020, il legislatore ha riscritto le agevolazioni spettanti sugli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 2022 (30.06.2013 in caso di applicazione del termine lungo). Il credito viene riconosciuto con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi in misura diversa a seconda che si riferisca ad investimenti 4.0 o meno. Nel dettaglio: i) per gli investimenti diversi dai 4.0 il beneficio spetta nella misura del 10% del costo ammissibile, elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile, ridotto al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022; ii) per gli investimenti 4.0 viene riconosciuto nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (ridotta al 30 ed al 10% per gli importi superiori a detta soglia), ridotto al 40% per gli investimenti effettuati nel 2022 (ridotto al 20 e al 10% a seconda dell’importo dell’investimento); iii) con specifico riferimento ai beni immateriali compresi nell’allegato B della legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 20%.
Categorie:Adempimenti
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