24 febbraio 2021

Bonus vacanze alla prova del Modello Redditi PF 2021

Memory n. 34 del 24.02.2021 a cura di Omar Rigamonti

Tra le principali novità contenute nel Modello Redditi PF 2021, periodo d’imposta 2020, si segnala il credito d’imposta “Bonus vacanze”. Si rammenta, al riguardo che, l'art. 176 del DL 34/2020(come da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2021) ha introdotto un credito per i pagamenti di servizi turistici usufruiti dall'1.7.2020 al 30.06.2021 sul territorio nazionale, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e B&B. Il credito in esame, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a: i) 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare; ii) 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone; iii) 150,00 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito viene utilizzato all'80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF. Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni: i) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; ii) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; iii) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il fornitore dei servizi turistici recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 o mediante cessione a terzi. Con la recente circolare Agenzia delle Entrate 18/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: i) ai fini della verifica del limite di 40.000,00 euro, per "nucleo familiare" si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di "familiare a carico" ai sensi dell'art. 12 del TUIR; ii) al fine di individuare le strutture ricettivo-turistiche occorre fare riferimento alla sezione 55 della tabella dei codici ATECO; iii) sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale; iv) per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale; v) il bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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