30 ottobre 2018

Cedolare secca: secondo acconto dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 30 novembre 2018

Memory n. 296 del 30.10.2018 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 3 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2011, un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, meglio noto come “cedolare secca”. Tale tributo sostituisce l’IRPEF, l’addizionale regionale e comunale, nonché le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. Il co. 4 della disposizione prevede l’obbligo di effettuare versamenti a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva della cedolare secca, nella misura del 95% per cento dell’imposta dovuta. In particolare, l’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nel rigo LC1, colonna 5 (“Differenza”) del quadro LC (di nuova istituzione) del modello REDDITI PF 2018 risulta pari o superiore a 52,00 euro. Diversamente, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare. In particolare, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se d’importo inferiore a 257,52 euro. Diversamente, l’acconto può essere versato in due rate di cui: i) la prima, nella misura del 40% dell’anticipo dovuto, entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; ii) la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre di ciascun anno. Come per l’Irpef, anche per la cedolare secca, è possibile applicare, ai fini del calcolo dell’acconto, il metodo previsionale, in luogo del metodo storico, che può essere impiegato, ad esempio, per ridurre l’importo degli acconti 2017, qualora sia intervenuta, nel corrente anno, la risoluzione del contratto di locazione. L’acconto della cedolare secca dovuto per il 2018 (prima e seconda o unica rata), sulla base del c.d. “metodo storico”, va indicato nel rigo LC2 del modello REDDITI PF 2018. Anche nell’ipotesi in cui il contribuente determini gli acconti da versare sulla base del “metodo previsionale”, gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il suddetto “metodo storico” e non i minori importi versati o che si intendono versare.
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