9 gennaio 2017

Compensazione del credito Iva 2016: sopra Euro 5.000 scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva

Memory n. 1 del 09.01.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Dal 1 gennaio 2017 è possibile compensare (con altri tributi e contributi) il credito IVA annuale del 2016, fino all'ammontare di 5.000,00 euro, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale lo stesso emerge. Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Sul punto, si deve rammentare che, l’art. 1, co. 641, della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, a decorrere dalla dichiarazione IVA dell’anno d’imposta 2015, l’obbligo di presentazione della stessa nel mese di febbraio dell’anno successivo. L’art. 10, co. 8-bis, del DL 192/2014 ha posticipato, poi, al periodo d’imposta 2016, con effetto sugli adempimenti dichiarativi da effettuare nel 2017, l’entrata in vigore del nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale. Con riferimento a tale adempimento è recentemente intervenuto l’art. 4, co. 4, lett. c), del D.L. 22.10.2016 n. 193, prevedendo che: i) la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2016 (Modello IVA 2017), deve essere presentata nel mese di febbraio e comunque entro il prossimo 28 febbraio 2017; ii) la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2017 e successivi, potrà essere presentata tra il 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo. Ne consegue che, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA 2016 per importi che eccedono € 5.000 saranno tenuti a presentare la dichiarazione annuale entro la fine del prossimo mese di febbraio e attendere il giorno 16 marzo 2017 per utilizzare il credito emergente in compensazione.
Categorie:Compensazioni  –  Iva
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