12 febbraio 2018

Compensazioni respinte senza sconti sulle sanzioni

Memory n. 41 del 12.02.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con la legge n. 205 del 27.12.2018 il legislatore ha previsto la possibilità, per il fisco, di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. In occasione di TELEFISCO 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti di dettaglio relativamente al rigetto delle compensazioni, con particolare riferimento all’applicazione delle sanzioni. L’ipotesi, sostanzialmente, si riferisce all’ipotesi in cui il contribuente intende adempiere entro i termini al versamento tramite compensazione: qualora la compensazione sia stata respinta (perché ad esempio si riferisce ad un credito inesistente o non spettante), secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non potrà beneficiare di una proroga o rimessione dei termini per provvedere di nuovo all’adempimento. Pertanto, nel caso in cui il rigetto del modello F24 intervenga oltre il termine di versamento, il contribuente potrà essere assoggettato a sanzione (viene in ogni caso fatta salva la possibilità di provvedere tramite ravvedimento operoso). Il chiarimento, riferito alla generalità delle compensazioni fiscali, risulta applicabile anche alla particolare fattispecie trattata con la risoluzione n. 140/E del 15.11.2017, con cui l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’illegittimità del pagamento dei debiti fiscali tramite compensazione con crediti d’imposta a seguito di accollo fiscale. In occasione di TELEFISCO 2018, è stato specificato che ai codici tributo 1627, 1628, 1629, 1669 e 1671 non si applica il limite di compensazione di 700.000 euro così come previsto dalla relativa disciplina. Allo stesso modo, il limite di compensazione non trova applicazione neanche con riferimento ai codici 6781, 6782 e 6783.
Categorie:Compensazioni
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