28 maggio 2021

Concorso del consulente fiscale nel reato: l’orientamento della Corte di Cassazione

Memory n. 102 del 28.05.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sent. n. 14202 del 15.04.2021 la Cassazione ha stabilito che perché si possa configurare il concorso nel reato tributario del consulente fiscale, occorre un contributo concreto, consapevole, seriale e ripetitivo. Viene richiesto inoltre che il consulente abbia coscientemente ispirato la frode, anche se di questa ne abbia beneficiato esclusivamente il cliente. Sul punto evidenziamo che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 13 bis del D.Lgs. n. 74/2000, le pene stabilite per i reati fiscali sono aumentate della metà “se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da unprofessionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”. Con riferimento alle disposizioni in commento, con l’articolo 39 del DL n. 124 del 26.10.2019, convertito in legge n. 157 del 19.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina dei reati fiscali previsti e puniti dal D.Lgs. n. 74/2000, ampliando le sanzioni previste e limitando la sospensione condizionale della pena. La riforma ha inoltre previsto la sostituzione della precedente disciplina della confisca e l’introduzione dell’articolo 12 ter, il quale prevede l’applicazione della disciplina relativa ai casi particolari di confisca anche in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. Nel dettaglio, il DL n. 124/2019, a seguito della conversione in legge, prevede le seguenti modifiche alla disciplina vigente (le modifiche trovano applicazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione): i) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti viene punita con la reclusione da quattro a otto anni (da un anno a sei mesi a sei anni solo se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro); ii) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici viene punita ora con la reclusione da tre a otto anni; iii) viene riformulato per intero l’articolo 10 quater, il quale ora prevede la reclusione da 6 mesi a due anni in caso di utilizzo in compensazione di crediti non spettanti, e da 1 anno a 6 mesi a 6 anni in caso di utilizzo di crediti inesistenti (entrambe le fattispecie prevedono una soglia di rilevanza penale di 150.000 euro); iv) la disciplina della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevede esplicitamente la fattispecie riferita alla transazione fiscale e una maggiorazione delle sanzioni nel caso in cui vengano occultati elementi attivi o dichiarati elementi passivi diversi da quelli effettivi. Di seguito illustriamo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 14202/2021 con specifico riferimento al concorso del consulente fiscale nel reato.
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