27 settembre 2021

Contratti di rioccupazione: le istruzioni operative INPS

Memory n. 173 del 27.09.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 41 del DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore ha introdotto il c.d. “contratto di rioccupazione”, ovvero una tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica.
INPS, con circolare n. 115 del 02.08.2021 ha fornito le precisazioni necessarie per l’applicazione dei benefici collegati all’istituto, successivamente integrate dalle istruzioni operative fornite con messaggio n. 3050 del 09.09.2021. Tra le condizioni per l’assunzione viene prevista la redazione di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuuovo cntesto lavorativo della durata di sei mesi. Durante tale periodo trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine, mentre se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai datori di lavoro privati (fatta eccezione per settore agricolo e lavoro domestico) che utilizzano il contratto di assicurazione ai fini dell’assunzione di personale spetta uno sgravio del 100% dei contributi complessivi per un periodo di 6 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua. Viene previsto inoltre che il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, oppure il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e con il medesimo inquadramento del lavoratore assunto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Viene prevista inoltre la possibilità di cumulare il beneficio in oggetto con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente. Di seguito, illustriamo la disciplina dell’istituto. Il beneficio, lo ricordiamo, è rimasto fino ad ora sospeso in attesa dell’autorizzazione dell’UE, che si è recentemente espressa per la conferma definitiva della misura agevolativa.
Categorie:Lavoro
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