31 gennaio 2018

Contribuenti forfetari: adempimenti comunicativi in caso di adesione al regime agevolato

Memory n. 28 del 31.01.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

La Legge di stabilità 2016 ha modificato, con decorrenza 1.1.2016, le agevolazioni contributive previste per i soli imprenditori individuali, che hanno aderito al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015), prevedendo che gli stessi possano beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS. L'agevolazione contributiva in commento è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circolare INPS 31.01.2017 n. 22. In particolare, nel summenzionato documento di prassi, l’INPS ha chiarito le modalità di adesione al regime agevolativo per il 2017, valevole anche per gli anni successivi, precisando che: i) i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale; ii) i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - continuano a beneficiare del regime agevolato anche nel 2018, sempreché non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso; iii) i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 (o in anni precedenti) una nuova attività d'impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.. Bisogna prestare la massima attenzione al fatto che se la domanda è presentata oltre detto termine (28.2.2017), l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso (2018) e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell'anno successivo (2019); in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno (2019), sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti per la permanenza nel regime forfetario.
Categorie:Regime forfettario
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