19 novembre 2012

Contribuenti Minimi e versamento secondo acconto dell’imposta sostitutiva

Memory n. 453 del 19.11.2012 a cura della Redazione

Come noto, l’art. 1 co. da 96 a 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha introdotto il regime dei contribuenti minimi, applicabile alle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, artistica o professionale, in possesso di determinati requisiti. La disciplina in esame è stata oggetto di una profonda rivisitazione ad opera dell’art. 27 del DL 98/2001 (conv. L. 111/2011), il quale ne ha, tra l’altro, mutato la denominazione in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” contribuenti minimi). L’art. 1 co. 105 della L. 244/2007 dispone che, per il versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta dai contribuenti minimi, si osservano le disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF. Al riguardo, la Relazione governativa alla L. 244/2007 ha chiarito che si applicano, tra l’altro, “le disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione”. Sono esclusi dal versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in commento i “nuovi” contribuenti minimi che hanno, in alternativa: i) evidenziato, nel rigo CM14 ( UNICO 2012 PF), un’imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a 51,00 euro; ii) aderito al regime dal periodo d’imposta 2012. Relativamente ai contribuenti che hanno aderito al nuovo regime dal periodo d’imposta 2012, bisogna precisare che l’art. 27 co. 7 del DL 98/2011 ha abrogato l’art. 1 co. 117 della L. 244/2007, ai sensi del quale, nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l’acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime agevolato. Per effetto di tale soppressione, si ritiene, dunque, che si applichino le regole generali in materia di versamento degli acconti delle imposte sui redditi e che, quindi, a differenza di quanto avvenuto fino allo scorso anno, il contribuente in possesso dei previsti requisiti, se dal 2012 ha optato per l’applicazione del regime dei “nuovi” minimi, non sia più tenuto al versamento dell’acconto IRPEF 2012 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2012 PF, sempre che, nel 2012, preveda: i) di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva ovvero, ii) di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.
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