11 gennaio 2012

Contributo di solidarietà : per il sostituto di imposta istituiti due codici tributo

Memory n. 8 del 11.01.2012 a cura di Alessandro Borghese

Il legislatore ha introdotto ( D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifica dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) un “ contributo di solidarietà”, a carico delle persone fisiche, pari al 3% del reddito complessivo annuo eccedente l’importo di Euro 300.000. In data 26 novembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto con il quale Ministero dell’Economia e delle finanze che ha definito le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del D.L. n. 138/2011 ( si veda nostra Daily News n.333 del 30.11.2011). In particolare, in base alle istruzioni impartite, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati, il contributo di solidarietà deve essere determinato dai sostituti d'imposta, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tale proposito, per consentire al sostituto d’imposta il versamento del contributo, mediante il modello F 24, l’Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 4 del 09 gennaio 2012) ha reso noto di aver istituito i relativi codice tributo.
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