10 ottobre 2022

Credito R&S: il parere MISE è irrilevante in caso di indebita compensazione

Memory n. 163 del 10.10.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 32330 del 02.09.2022, l’omessa acquisizione del parere del Ministero dello Sviluppo sulla spettanza dei crediti d’imposta R&S non rileva ai fini della sussistenza del reato di indebita compensazione. Le disposizioni in materia di credito ricerca e sviluppo, infatti, prevedono controlli da effettuare in sede amministrativa ai fini della verifica dei crediti d’imposta, ma non dispongono a favore di acluna riserva di accertamento amministrativa pregiudiziale rispetto alle valutazioni del giudice penale. Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 185-186 della legge n. 178 del 30.12.2020 e con art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni originarie, prorogando la durata del beneficio e modificando le aliquote applicabili (con particolare riferimento al periodo successivo al 31.12.2022). Con riferimento all’annualità di interesse per l’anno corrente, specificando che la disciplina del beneficio è stata modificata in numerose occasioni, le agevolazioni applicabili sono i seguenti: i) con riferimento alle imprese del Mezzogiorno, trova applicazione l’aliquota potenziata del 25%, 35% e 45% a seconda delle dimenzioni aziendali (rispettivamente grandi, medie e piccole imprese) fino al 2022; ii) per i crediti R&S si applica, fino al 31.12.2022 l’aliquota del 20% (successivamente del 10%); iii) per le attività di innovazione tecnologica, fino al 31.12.2023 trova applicazione l’aliquota del 10% (5% dal periodo successivo); iv) per le attività di design ed estetica, fino al 31.12.2023 trova applicazione l’aliquota del 10% (5% dal periodo successivo); v) per le attività di innovazione digitale e transizione tecnologica, fino al 31.12.2022 trova applicazione l’aliquota del 15% (10% nel periodo successivo e 5% nei periodi successivi). Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000, la fattispecie di indebita compensazione prevede due distinte fattispecie (utilizzo di crediti non spettanti e inesistenti). Nel dettaglio: i) nel primo caso, si applica la reclusione da sei mesi a 2 anni nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro; ii) nel econdo caso si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
Categorie:Crediti d'imposta
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