20 dicembre 2011

Deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

Memory n. 489 del 20.12.2011 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto previsto dall’articolo 34 delle legge n. 183 del 12.11.2011 – ovvero la c.d. legge di stabilità 2012 – a partire dal 01.01.2012 entra a regime la previsione contenuta dal comma 1 secondo cui gli esercenti degli impianti di distribuzione dei carburanti possono beneficiare di una deduzione forfettaria sui redditi. Tale previsione è stata introdotta dal legislatore per tenere conto degli effetti sortiti dall’aumento delle accise. La deduzione è prevista nella misura dell’1,1% del reddito per i ricavi fino a 1.032.000 euro e si riduce progressivamente per gli importi superiori a tale cifra. Secondo quanto previsto dalla legge n. 183/2011 per il calcolo dell’acconto d’imposta sul reddito prodotto gli operatori del settore non dovranno tenere conto di tale deduzione. La disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 34 della legge di stabilità, quindi, si applica alla determinazione del reddito d’impresa (e quindi dell’imposta dovuta) ma non in sede di determinazione dell’acconto, che quindi verrà calcolato sulla base di un maggior imponibile. Ricordiamo, infine, che la deduzione in commento è stata prorogata ininterrottamente dal 1998 e prevede, per il prossimo anno un leggero ritocco dei limiti di ricavi che danno diritto alla deduzione.
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