12 giugno 2018

Dichiarazione IMU entro il prossimo 2 Luglio 2018 per gli immobili merce ultimati nel 2017

Memory n. 170 del 12.06.2018 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) ha disposto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dal 01.01.2014. Per poter beneficiare dell’esenzione da IMU, è necessario che gli immobili in parola: i) siano classificati in bilancio quali fabbricati “invenduti” tra le Rimanenze; ii) non devono essere in ogni caso locati o utilizzati dalla medesima impresa costruttrice. Ulteriore condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU da presentarsi entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Conseguentemente, dovranno presentare la dichiarazione IMU 2017 (entro il prossimo 2.7.2018, in quanto l’originaria scadenza del 30.6.2018 cade di sabato): i) le imprese che hanno ultimato la costruzione/ristrutturazione di “immobili merce” nel corso del 2017; ii) le imprese che nell’ultima dichiarazione IMU presentata hanno indicato immobili che nel 2017 non risultano più avere le caratteristiche per poter usufruire dell’esenzione e qualora la variazione non risulti dalla banca dati catastale. La dichiarazione va presentata “al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati” alternativamente: i) mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile; ii) a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa all’Ufficio tributi del Comune di competenza, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20 _”; iii) tramite invio telematico con posta certificata (PEC). Si rammenta, infine, che i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione, sebbene siano esonerati dall’Imu, a decorrere dall’1.1.2016, sono assoggettati al pagamento della Tasi, in virtù di quanto prescritto dalla Legge di stabilità 2016: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”.
Categorie:IMU
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