3 marzo 2021

Divisione ereditaria: i criteri di valutazione della massa comune

Memory n. 39 del 03.03.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 534 del 06.11.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alla valutazione della massa comune nelle divisioni ereditarie specificando, tra le altre cose, che la base imponibile dei beni immobili compresi nell’attivo ereditario è determinata assumendo, per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio dei suddetti beni alla data della divisione (e non il valore catastale come ipotizzato dall’istante). L’Agenzia, inoltre, chiarisce che la possibilità di applicare il criterio catastale è ammesso soltanto nel caso di emersione di un conguaglio divisionale di valore superiore al 5% del valore della quota di diritto, eccedenza considerata vendita e, dunque, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale. Ricordiamo che con la precedente risposta ad interpello n.30 del 06.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’aliquota di imposta di registro applicabile in caso di assegnazione di beni in natura a seguito di atto di divisione. Confermando quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n.7606 del 28.03.2018, qualora la quota di fatto corrisponda a quella di diritto (ovvero non vi siano stati conguagli che hanno avvantaggiato / svantaggiato alcuni dei condividenti) l’aliquota d’imposta applicabile alla divisione è pari all’1%. Un principio analogo a quello formalizzato dall’Agenzia delle Entrate è stato applicato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con la sentenza n. 549/1/18 del 12.10.2018, in occasione della quale è stato analizzato il caso di una divisione giudiziaria asimmetrica della massa ereditaria.
Categorie:Imposta di registro
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