14 giugno 2024

DL “coesione”: sgravio totale fino a 24 mesi per sedi e unità operative site nella “ZES unica Mezzogiorno”

Memory n. 106 del 14.06.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto stabilito dal DL n. 60 del 07.05.2024 (c.d. “DL Coesione”) i datori di lavoro con sedi o unità site nella ZES Unica Mezzogiorno che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, possono beneficiare di un nuovo sgravio contributivo laddove assumano personale a tempo indeterminato. Il beneficio trova applicazione con riferimento alle assunzioni operate nel periodo dal 01.09.2024 fino al 31.12.2025 a tempo indeterminato, nei confronti di soggetti che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo pari al 100%, nel limite di 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del DL n. 60/2024, spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/1991. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio fruito. Si segnala che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalle disposizioni vigenti ma può essere cumulato senza riduzioni con la maggiorazione del costo del lavoro del 20% prevista per le nuove assunzioni dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023. Rispetto al calcolo degli acconti, per i datori di lavoro che si avvalgono del’esonero, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che sis arebbe determinata non applicando il beneficio in commento. Di seguito illustriamo il beneficio introdotto dall’articolo 22 del DL n. 60/2024, ricordando che per la sua completa attuazione è necessaria l’emissione di un apposito decreto.
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