10 luglio 2024

Donne vittime di violenza: beneficio fruibile con le istruzioni INPS

Memory n. 122 del 10.07.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con messaggio n. 2239 del 14.06.2024 INPS ha fornito le disposizioni attuative che consentono agli interessati la fruizione dell’agevolazione a favore delle assunzioni operate a favore di donne vittime di violenza, con indicazione delle formalità aggiuntive necessarie per il recupero dei ratei pregressi del beneficio. Con la circolare n. 41 del 05.03.2024 INPS ha fornito le prime indicazioni operative sull’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, commi 191 e seguenti, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30.12.2023), specificando che la soglia di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo paga mensile è pari a 666,66 euro, mentre per i rapporti instaurati o traspormati e risolti nel corso del mese, la proporzione deve prendere a riferimento al misura di 21,50 euro per ogni giorno di fruizione (con riparametrazione e riduzione proporzionale in caso di lavoro part time). Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30.12.2023) i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza possono accedere ad un beneficio contributivo per le assunzioni del triennio 2024-2026. Il beneficio viene riconosciuto laddove sussista lo stato di disoccupazione da parte di donne vittime di violenza e percettrici del “reddito di libertà”, il datore di lavoro puà fruire di un beneficio sotto forma di esonero contributivo nella misura del 100% della contribuzione a suo carico, nel limite massimo di 8.000 euro annui da riparametrare ed applicare su base mensile. L’agevolazione spetta, in particolare: i) per le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione; ii) per le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeerminato; iii) per le assunzioni a tempo indeterminato. La durata del periodo di esonero, a seconda dei casi, varia da 12 a 24 mesi. Segnaliamo che secondo quanto stabilito dall’articolo 105 bis del DL n. 34 del 19.05.2020, ai fine di favorire la condizione di donne in situazione di vulnerabilità e di favorirne percorsi di autonomia e di emancipazione, il fondo previsto dall’articolo 19 del DL n. 223 del 04.07.2006 viene rifinanziato e potenziato ai fini dell’acquisto, tra le altre, di case rifugio.
Categorie:Inps
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