22 dicembre 2015

Entro il 28.01.2016 possibile modificare l’originaria richiesta di rimborso del credito IRES/IRPEF e IRAP

Memory n. 375 del 22.12.2015 a cura di Franca Recenti

L’articolo 7, comma 2, lett. i), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106, ha introdotto, all’interno dell’art. 2 del DPR n. 322/1998, il nuovo comma 8-ter che consente ai contribuenti - che hanno richiesto il rimborso del credito emergente nel Modello Unico, ovvero nel Modello IRAP - la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa (senza applicazione di alcuna sanzione), al fine di modificare la scelta sulla destinazione del credito stesso “optando” esclusivamente per l’utilizzo in compensazione. In particolare, è possibile cambiare la scelta effettuata e passare dal rimborso alla compensazione del credito d'imposta (senza l’applicazione di alcuna sanzione), a condizione che: i) il rimborso richiesto non sia stato erogato (anche solo in misura parziale); ii) tale scelta sia effettuata entro un termine ben definito e relativamente breve, ossia nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, ovvero entro e non oltre il 28 gennaio 2016. La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e, dunque, utilizzando il modello unico 2015 o IRAP 2015 (redditi 2014). Da un punto di vista operativo, quindi, qualora si volesse cambiare la destinazione dell’eccedenza a credito (da richiesta di rimborso a richiesta di compensazione), si dovrà: i) barrare nel frontespizio del modello Unico 2015 integrativo ( ovvero modello IRAP 2015 integrativo) la casella “ dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/1998)”; ii) riportare, nel quadro RX del modello Unico Integrativo (oppure quadro IR del modello IRAP integrativo) nel campo “ credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione” quanto indicato nel campo “ credito di cui si chiede il rimborso” della dichiarazione in precedenza inviata. Ad ogni modo, qualora il contribuente decidesse di tornare sui suoi passi e quindi di optare per la compensazione dell’eccedenza fiscale, in luogo della precedente richiesta di rimborso, dovrà fare attenzione all’entità del credito che vorrà utilizzare in compensazione: la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, analogamente a quanto previsto in materia di IVA, l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per la compensazione orizzontale di crediti tributari, diversi dall’IVA, per importi superiori ad € 15.000, al fine di contrastare gli abusi in materia di compensazioni di crediti inesistenti.
Categorie:Rimborso
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