19 luglio 2016

I rimborsi IVA trimestrali prioritari per i prestatori di servizi in edilizia trovano il proprio codice nel modello TR

Memory n. 218 del 19.07.2016 a cura di Franca Recenti

L’art. 38-bis del DPR n. 633/72 riconosce, come noto, a determinate categorie di soggetti, la possibilità di ottenere il rimborso in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta. I soggetti che possono usufruire di tale beneficio sono, tra gli altri, coloro che: i) pongono in essere prestazioni edili derivanti da contratto di subappalto (sezione F della Tabella ATECO FIN 2004); ii) svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici ( codice attività 37.10.1); iii) producono zinco, piombo e stagno, e i semilavorati degli stessi metalli (codice attività 27.43.0); iv) producono alluminio e semilavorati ( codice attività 27.42.0). Con decreto del 29 aprile 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2016), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha esteso il beneficio dell’erogazione in via prioritaria dei rimborsi IVA, sia annuali che infrannuali, ai soggetti passivi IVA che effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR 633/72. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate - modificando le istruzioni del modello IVA TR disponibili sul proprio sito Internet - ha reso note le modalità di compilazione dello stesso per la richiesta del rimborso da parte della nuova categoria di soggetti ammessi al rimborso prioritario. In particolare, ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, è stato riservato il nuovo codice “8” da indicare a campo 1 di rigo TD8 “Erogazione prioritaria” presente nella Sezione 3 del modello IVA TR. Le nuove norme si applicano a partire dalle richieste di rimborso IVA relative al secondo trimestre dell’anno 2016, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quest’anno posticipato al 1° agosto 2016, dato che il termine naturale (31 luglio 2016) cade di domenica. Peraltro, posto che il termine del 1° agosto 2016, è un giorno festivo, si somma il rinvio disposto dall’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, in virtù del quale gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza conseguenze. Con l’ulteriore effetto che, essendo il 20 agosto 2016 un sabato, il termine effettivo per la presentazione del modello dovrebbe essere individuato nel giorno 22 agosto 2016.
Categorie:Adempimenti  –  Rimborso
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