26 maggio 2010

ICI: per l’esenzione si deve dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile come residenza

Vista l’approssimarsi della scadenza del 16 giugno che segna il termine stabilito per il versamento della prima rata dell’ICI (acconto) sembra utile riassumere il contenuto di una recente Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12050 del 17 maggio 2010, che è tornata ad occuparsi delle agevolazioni previste per l’abitazione principale. In particolare, è stato sentenziato che l’intestazione delle utenze, quali le bollette di luce, gas, ecc, al contribuente, non dimostrano, ai fini dell'esenzione Ici, che si tratta di prima abitazione. Ciò che conta è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come residenza. La sentenza richiama e conferma anche quanto già sentenziato dalla stessa Corte ( sentenza n.25902 del 29 ottobre 2008 ) circa il riconoscimento dell’esenzione Ici per l’abitazione principale anche in presenza di una pluralità di immobili comunicanti accatastati autonomamente senza ritenere necessario il loro accatastamento unitario. Secondo la Corte, infatti, non rileva il numero dei fabbricati, ma unicamente la sussistenza della destinazione a tale uso. Disposizione quest’ultima che non prende in considerazione, come vedremo nel proseguo, alcuni documenti di prassi di senso opposto.
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