28 ottobre 2015

II acconto per la cedolare secca: alla cassa il prossimo 30.11.2015

Memory n. 309 del 28.10.2015 a cura di Franca Recenti

L’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto un nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come “cedolare secca”. La cedolare secca è dovuta: i) in misura pari al 21%, se il contratto di locazione non è concordato; ii) in misura pari al 10% (19% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 e 15% fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013) per i soli contratti concordati. Sul punto, si precisa che l’aliquota al 10% non è a regime, ma si applica soltanto su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017. L’imposta sostitutiva della cedolare secca segue le regole dell'Irpef, ovvero deve essere versata con la modalità dell’acconto e del saldo, ossia: i) entro il 16 giugno di ogni anno deve essere versato il primo acconto; entro il 30 novembre deve essere versato il secondo o unico acconto. In particolare, l’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3 (“Totale imposta cedolare secca”) supera 52 euro. Diversamente, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare. L’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103,00 euro. In tale ipotesi: i) la prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; ii) la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, va versata entro il 30.11.2015. In caso contrario, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 30.11.2015. Quello che cambia, rispetto all’IRPEF, è la misura degli acconti: i) per quanto concerne l’acconto IRPEF, l’'articolo 11, comma 18 del DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento"; ii) per quanto riguarda la cedolare secca, invece, l’art.3, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che i versamenti in acconto sono dovuti, a partire dal 2012, nella misura del 95% per cento.
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