22 aprile 2022

Il rimborso del credito IVA maturato nel 2021: alcuni esempi pratici

Memory n. 71 del 22.04.2022 a cura della Redazione

A norma dell’art. 30 del DPR 26.10.1972 n. 633, l’eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale – se di importo superiore a 2.582,28 – può essere chiesta a rimborso, in tutto o in parte, purché siano rispettate le disposizioni contemplate da tale norma e dal successivo art. 38-bis. In particolare, la richiesta di rimborso del credito IVA annuale di importo superiore a 2.582,28 euro è ammessa, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: i) esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore rispetto a quella applicata su acquisti e importazioni; ii) effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni equiparate e intracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% della totalità delle operazioni effettuate; iii) acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche (in questo caso, il rimborso è limitato all’IVA assolta sull’acquisto o importazione); iv) effettuazione prevalente (superiore al 50%) di operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità IVA di cui agli artt. 7 ss. del DPR 633/72; v) richiesta da parte di soggetti non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai fini IVA ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72; vi) richiesta da parte dei produttori agricoli che applicano il regime speciale i quali hanno effettuato cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata al DPR 633/72. La richiesta di rimborso è comunque ammessa, anche per somme di importo inferiore a 2.582,28 euro, alternativamente: i) nel caso in cui vi sia la risultanza di un’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione annuale e nelle dichiarazioni relative ai 2 anni precedenti; iii) in sede di cessazione dell'attività. Il rimborso è erogato: i) se di importo pari o inferiore a 30.000,00 euro, senza che siano necessarie for¬ma¬lità ulteriori rispetto all’indicazione nella dichiarazione IVA; ii) se di importo superiore a 30.000,00 euro, senza prestare la garanzia patrimoniale, a condizione che la dichiarazione IVA sia munita del visto di conformità (o della sot¬toscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione legale dei conti) e di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di de¬ter-minati requisiti patrimoniali; iii) se di importo superiore a 30.000,00 euro, con la prestazione della garanzia patri¬moniale in favore dell’Amministrazione finanziaria, negli specifici casi “di rischio” disciplinati dall’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72.
Categorie:Iva  –  Rimborso
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