28 maggio 2015

Il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla locazione occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

Memory n. 163 del 28.05.2015 a cura di Franca Recenti

L’art. 49 bis del D. Lgs. n. 171/2005 (c.d. “Codice della nautica da diporto") - al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico - ha previsto un regime fiscale di vantaggio a favore di chi noleggia occasionalmente imbarcazioni e navi da diporto, senza che tale forma di noleggio costituisca uso commerciale dell'imbarcazione. Il regime fiscale di favore - prescritto dalla suddetta disposizione - prevede sostanzialmente che i proventi derivanti dall'attività di noleggio siano assoggettati (a richiesta del percipiente) ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20% (con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio), purché l’attività di noleggio occasionale non ecceda le 42 giornate all’anno. L'imposta sostitutiva in parola deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRPEF. L’adesione al regime in commento rileva anche ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF/IRES, che deve essere calcolato senza tenere conto delle illustrate disposizioni agevolative. In buona sostanza, qualora si optasse per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi derivanti dall’attività di noleggio devono concorrere alla formazione del reddito complessivo in base al quale determinare l’imposta su cui commisurare l’acconto. Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva, è stato istituito il codice tributo 1847, da indicare in sede di compilazione del modello di versamento F24. Ad ogni modo, gli adempimenti dichiarativi per il soggetto che noleggia la propria imbarcazione non si esauriscono soltanto con il versamento della sostitutiva tramite modello F24: i titolari o utilizzatori di imbarcazioni - siano essi persone fisiche o società che in base all’oggetto sociale non svolgono attività di noleggio e locazione - dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi (modello Unico 2015) i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale percepiti nel 2014. Si rammenta, infine, che anche i contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2015 dovranno presentare, unitamente al frontespizio del Modello Unico PF 2015, il quadro RM, se nel 2014 hanno percepito redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati appunto a imposta sostitutiva del 20%.
Categorie:Imposte e Tasse  –  Ires  –  Irpef
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