20 novembre 2015

Imposta di registro: avviamento non escluso anche in presenza di perdite d’esercizio

Memory n. 340 del 20.11.2015 a cura di Franca Recenti

Nell’ambito dell’imposta di registro, l’art. 51 del T.U. 26.4.1986, n. 131, dispone che per gli atti aventi a oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore viene controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento. L’Amministrazione Finanziaria è solita procedere all’accertamento dei valori di avviamento delle aziende, attraverso il criterio for¬fe¬tario previsto dall’art. 2, co. 4, del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460 in materia di accertamento con ade¬sione. In pratica, il valore di avviamento è determinato: i) sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore; ii) in mancanza, secondo la formula: Avviamento = percentuale di redditività (rapporto tra reddito d’impresa e ricavi) * media ricavi ultimi tre anni * 3 per il coefficiente, (ovvero 2 in caso di particolari ipotesi di “svantaggio”). Il criterio di valutazione adottato dall’Amministrazione Finanziaria, in talune occasioni, non ha, tuttavia, trovato riscontro nell’orientamento della giurisprudenza, la quale ha più volte evidenziato come la valorizzazione dell’avviamento basata sulla redditività dell’ultimo triennio, avendo valenza meramente empirica, non può rappresentare un principio generale volto a governare l’attività di accertamento. Recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza 4.11.2015 n. 22506) ha affermato che, in materia di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro da applicare in ipotesi di cessione di azienda, l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda non può essere esclusa per il solo fatto che l'impresa abbia subito perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi. Infatti, secondo i giudici della suprema Corte, atteso che l'avviamento è una qualità dell'azienda e non attiene, invece, all'attività di impresa, può ben darsi che esso sussista anche ove l'azienda abbia prodotto perdite negli anni precedenti la cessione. Pertanto, l'esistenza delle perdite non basta, da sola, a legittimare l'attribuzione all'avviamento di un valore simbolico ("1 lira", nel caso di specie).
Categorie:Imposta di registro
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