4 luglio 2022

ISA 2022: il regime premiale per il 2021

Memory n. 116 del 04.07.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con provvedimento del 27.04.2022 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali per il 2021 a seguito dell’applicazione degli ISA. Per poter accedere ai benefici i contribuenti devono raggiungere un livello di affidabilità minimo almeno pari a 8, oppure di 8,5 calcolato attraverso la media dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2020 e 2021. Con il raggiungimento del punteggio pari a 9, i contribuenti potranno beneficiare dell’esclusione dalla determiazione sintetica del reddito. Ricordiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA prevedono l’assegnazione di un giudizio di affidabilità espresso tra 1 e 10 attraverso il quale: i) verrà valutato l’accesso ad un regime premiale; ii) verranno programmati i controlli dell’Amministrazioni finanziaria. Il regime premiale prevede la riduzione del termine di accertamento dell’imposta, la disapplicazione di accertamenti basati solo su presunzioni semplici, l’esonero dal visto di conformità per rimborsi e compensazioni (per una soglia molto più alta rispetto a quella ordinaria) e l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo. Sono esclusi dall’applicazione (oltre ai soggetti con ricavi superiori a 5.164.569 euro) i contribuenti che applicano il regime forfetario o dei minimi, gli enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, chi esercita due o più attività d’impresa non rientranti nello stesso indice, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e le società cooperative, consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associati. Nel Segnaliamo che coloro che beneficiano di una causa di esclusione dagli ISA non possono richiedere l’applicazione dei benefici premiali, anche nel caso in cui il punteggio di affidabilità sia superiore a 8. Tra le cause di esclusione intrdotte con DM durante il periodo di emergenza sanitaria, ricordiamo le seguenti: i) riduzione di almeno il 33% di ricavi e compensi 2021; ii) apertura della partita IVA a partire dal 01.01.2019; iii) esercizio di specifiche attività economiche.
Categorie:ISA
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