23 novembre 2021

L’indebita compensazione sia orizzontale che verticale rileva ai fini penali

Memory n. 210 del 23.11.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con sentenza n. 37085 del 12.10.2021 la Cassazione ha stabilito che il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti è configurabile sia nel caso di compensazione verticale, sia in caso di compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di natura diversa, purché previsti dal D.Lgs. n. 241/97. Sulla base di questa conclusione rileva quindi anche la condotta di chi porti a conguaglio importi per assegni relativi al nucleo familiare mai corrisposti ai propri dipendenti, né tantomeno richiesti da questi. Con la medesima pronuncia viene stabilito, inoltre, il carattere speciale della fattispecie rispetto alla previsione generale di cui all’articolo 316 ter cp (ipotizzabile in caso di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato). Ricordiamo che, in termini sanzionatori, ai sensi dell’articolo 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 il trattamento dei crediti non spettanti differisce notevolmente da quella dei crediti inesistenti, ciò in quanto: i) per credito inesistente si intende il credito in relazione al quale manca il presupposto costitutivo; ii) per credito non spettante si intende un credito applicato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo. Tale distinzione, ricordiamo, è stata positivizzata anche nell’articolo 13, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.471/97 per quanto concerne le sanzioni amministrative. Sotto il profilo penale, il legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione molto più severa con riferimento all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (fino a sei anni di reclusione) rispetto alla fattispecie di utilizzo dei crediti non spettanti (fino a due anni di reclusione). Per entrambe le ipotesi il legislatore ha introdotto una condizioni di rilevanza penale che prevede un’importo minimo dei crediti superiore a 50.000 euro.
Categorie:Compensazioni  –  Sanzioni
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