3 giugno 2016

L’indicazione nel modello UNICO 2016 del credito d’imposta a favore della cultura così detto Art Bonus

Memory n. 164 del 03.06.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, recentemente modificato dalla Legge di stabilità 2016, ha introdotto, a decorrere dal 01 giugno 2014 (e a regime dal 01.01.2016), un credito d’imposta (meglio noto con il nome di “art bonus”) teso a favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche a sostegno della cultura e dello spettacolo pari al 65% delle erogazioni effettuate. Si ricorda che per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. A detto limite quantitativo occorre considerare, peraltro, un ulteriore vincolo (relativo alle modalità di fruizione del credito in esame) che opera in relazione alla qualifica del soggetto erogante le liberalità in analisi (persona fisica oppure soggetto titolare di reddito d’impresa): i) le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi; ii) per i titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97 e la prima quota del credito d'imposta (1/3) è utilizzabile a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Pertanto, considerando le diverse modalità di fruizione dell'agevolazione, occorre distinguere, ai fini della corretta indicazione nel Modello Unico 2016, tra contribuenti titolari di reddito d'impresa e persone fisiche. E’ bene precisare, infine, che il credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali non effettuate nell’ambito dell’attività commerciale, tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, della società o ente non residente, di cui alla lett. d), comma 1, dell’art. 73 del TUIR, con periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.147 del 2015, va esposto nel quadro RS, rigo RS251 e, l’importo utilizzato in diminuzione dell’imposta sui redditi, nel quadro RN, rigo RN14, colonna 2.
Categorie:Unico e 730
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA